Agricoltura biologica

Tolleranza zero e basta pesticidi: un tribunale condanna chi usa fitofarmaci e danneggia chi pratica agricoltura biologica

Basta pesticidi per chi è vicino alle coltivazioni di agricoltura biologica: questa la sentenza di un tribunale italiano che fa ben sperare per il futuro dell’agricoltura del nostro Paese, perché sancisce finalmente il reato della contaminazione da fitofarmaci.

Le notizie che parlano dei danni causati da un’agricoltura irresponsabile sono molte, dalle truffe sui prodotti che mangiamo ogni giorno all’impiego di OGM senza alcun studio precauzionale, dunque è bello allora dare voce a quelle che ci parlano di segnali positivi, di cambiamenti delle tendenze negative in atto, come la sentenza che riconosce il reato di contaminazione da fitofarmaci in agricoltura: basta pesticidi per chi ha vicino una coltivazione biologiva!

Tolleranza zero e basta pesticidi: un tribunale condanna chi usa fitofarmaci e danneggia chi pratica agricoltura biologica

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La notizia in questione ci fa capire come l’interesse per l’ambiente non sia solo di poche persone in lotta contro il mondo intero ma sia invece una priorità anche per le istituzioni. Di cosa stiamo parlando? Di una sentenza storica per l’Italia, emessa dal tribunale di Pistoia.

Dopo aver rivelato nei propri terreni la presenza di una sostanza chimica funghicida, un signore toscano si è rivolto a degli avvocati per sporgere denuncia nei confronti del vicino viticoltore. In questo caso l’azione legale non consisteva solo in una multa, in un risarcimento, come spesso capita, ma si chiedeva al giudice di applicare la tolleranza zero nei confronti della contaminazione da fitofarmici, per tutelare sia gli agricoltori biologici, sia i privati cittadini.

Ricordiamo che i residui delle sostanze chimiche di sintesi si concentrano nelle polveri, elementi sottili che possono provocare danni alla salute con concentrazioni infinitesimali e che spesso la loro tolleranza in agricoltura biologica è molto bassa. Eventuali contaminazioni, possono quindi danneggiare seriamente un’azienda biologica vicina a chi sparge queste sostanze di sintesi.

Grazie alle prove portate dallo studio di un perito, la causa è stata vinta e il tribunale di Pistoia ha così stabilito che le aziende agricole che si avvalgono di sostanze di sintesi non possono contaminare i vicini e che qualsiasi trattamento, antiparassitario, erbicida o funghicida, debba essere fatto lontano dai propri confini. La sentenza, di rilevanza storica, riconosce così il diritto all’assenza di contaminazione, problema piuttosto diffuso in molte aree agricole del nostro Paese.

Un altro piccolo passo verso un modello di produzione agricola capace di lavorare con la terra e non contro di essa, questa sentenza da anche dignità all’agricoltura biologica italiana, un modello economico capace di creare sviluppo senza distruggere.

Luca Vivan

Scrittore e ricercatore, blogger, storyteller e sognatore. Essenzialmente uno scrittore che viaggia e ricerca. Ama scoprire e condividere. E' un acerrimo ottimista: le crisi sono opportunità per evolvere. Scrive per ViaggioVero, Tuttogreen, minube.it e altri siti, blog, progetti e fantasie. Cerca di essere presente laddove finiscono le parole.

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Un commento

  1. Ho letto con piacere la sentenza del Tribunale di Pistoia, ma rilevo che il commento non è adeguato al testo della sentenza stessa. La decisione è stata infatti emessa da un tribunale civile e quindi non ha sancito alcun reato da contaminazione di fitofarmaci, come è scritto nel titolo. Non si tratta di sentenza penale, non si tratta quindi di fattispecie criminose (reati). La norma che è posta a base della decisione è l’art. 844 del codice civile, la quale vieta le immissioni “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.”. Ciò premesso, la sentenza è senz’altro positiva e solo in senso indiretto, peraltro, si può desumere che i vicini della parte danneggiata se avessero utilizzato metodi di agricoltura biologiche non sarebbero incorsi nella violazione dell’art. 844 c.c. . Ma si ripete, questa è solo una deduzione ed essa non si evince dal testo della decisione. Decisione che invece mostra forte carenza nel respingere la domanda di risarcimento del danno (danno non patrimoniale) in quanto non tiene conto che era stato dedotto il danno alla salute (art. 32 Cost.) come tale diritto inviolabile e quindi suscettivo di risarcimento anche dopo le note sentenze della cassazione limitative del danno cd esistenziale.

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