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Com’è l’etichettatura dei prodotti agricoli: il vademecum di Campagna Amica

Ricordate la mucca pazza nei bovini, la diossina nei prosciutti, l’influenza aviaria o la listeria nei vegetali? Ebbene, i vari scandali alimentari che si son succeduti nel tempo hanno prodotto vari cambiamenti, tra cui un nuovo quadro normativo basato sul rischio, un sistema a rete di controlli ufficiali su prodotti, processi, strutture, sanificazione, il coinvolgimento di tutta la filiera (agricoltura, produzione, distribuzione, ristorazione) e la corretta informazione per i consumatori attraverso etichette esaustive.

Com’è l’etichettatura dei prodotti agricoli: il vademecum di Campagna Amica

Che ricadute hanno avuto questi cambiamenti nel settore alimentare?

Partiamo dalla legge: secondo il D.L. 27 gennaio 1992, n.109, l’etichetta deve contenere “indicazioni, marchi, immagini o simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio (…) o altro legato al prodotto“.

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L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione devono assicurare una corretta e trasparente informazione per il consumatore e quindi, come recita l’art. 2 del decreto sopra citato, devono essere effettuate in modo da:

  • non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare
  • non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede
  • non suggerire che il prodotto alimentare possieda caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche
  • non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana, né accennare a tali proprietà

Per tutelare di più i cittadini, i prodotti di Campagna Amica – fondazione per l’agricoltura e l’alimentazione made in Italy, organizza la vendita diretta e il consumo sostenibile, accorciando la filiera agroalimentare – che provengono da migliaia di aziende agricole, agriturismi, cooperative, consorzi agrari e si vendono nei diversi farmer’s market diffusi su tutto il territorio italiano, ora hanno un format specifico ed una corretta etichettatura, per dare ai consumatori tutte le informazioni utili. L’obiettivo è quello di realizzare una filiera agricola tutta italiana, capace di creare  una maggiore concorrenza e trasparenza e al contempo dare più potere contrattuale agli agricoltori e più vantaggi ai cittadini.

Non potendo proporre tutte le nuove regole, ci soffermiamo su una filiera forse meno conosciuta, quella orto-frutticola, prendendo in considerazione le norme dettate per frutta, verdura e succhi di frutta.

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Il format del prodotto sfuso deve obbligatoriamente contenere riferimenti a: prezzo/Kg; denominazione di vendita (es. mele, pere ecc.); origine (Paese, es. Italia, più riferimenti volontari a regione o luogo) e varietà (ad es. nel caso delle mele Gala, Golden, Stark ecc.).

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Farmer’s Market di Campagna Amica

È invece volontario l’inserimento della categoria, che distingue i prodotti in extra (qualità superiore, priva di difetti ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali), di prima categoria (buona qualità, tollerati leggeri difetti di forma, di colorazione, sviluppo dell’epidermide ecc.) e di seconda categoria (tollerati difetti di forma, di sviluppo, di colorazione, dell’epidermide, della buccia, di rugosità della scorza, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione).

Nell’etichetta della frutta, oltre alle voci obbligatorie (denominazione di vendita, origine, varietà) si devono aggiungere: l’indirizzo dell’azienda; la ragione sociale del confezionatore se diverso dall’operatore; il lotto (col numero); la quantità netta; gli additivi se presenti ed il calibro. Anche in questo caso è volontaria l’indicazione della categoria. Campagna Amica invita comunque a far comparire le indicazioni volontarie nel format corretto suggerito, perché i propri prodotti hanno una maggior qualità rispetto a quelli comunemente in commercio.

Spostandosi sulla verdura, i prodotti in confezione (crudi tagliati, lavati ed imbustati o inseriti in vaschette e pronti all’uso) l’obbligatorietà riguarda: denominazione di vendita; indirizzo azienda; ragione sociale dell’operatore; ingredienti (in ordine decrescente); istruzioni d’uso e modalità di conservazione; data di scadenza; lotto di produzione/data di confezionamento; quantità netta; origine; varietà ed infine additivi se presenti.

Più in generale tutto il comparto ortofrutticolo risponde a dei riferimenti normativi contenuti nella Direttiva Ce 2200/96, nel D.L. 306/2002, e nei Regolamenti comunitari n° 1580/2007 e n° 1221/2008.

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Per Campagna Amica anche i trasformati della filiera ortofrutticola devono seguire un’etichettatura ad hoc. Qui riportiamo l’esempio dei succhi di frutta.

In questo caso, l’etichetta deve comprendere: la denominazione di vendita; l’indicazione ‘da concentrato’ solo nel caso in cui la frutta provenga da succo concentrato e poi ridiluito per avere la proporzione originale tra frutta ed acqua; l’indicazione ‘con aggiunta di zucchero‘ va messa solo nel caso in cui sia stata effettuata tale operazione, che deve esser seguita dal tenore massimo di zuccheri aggiunti; gli ingredienti nel caso siano aggiunti zuccheri, aromi o additivi; il termine minimo di conservazione; lo stabilimento; il lotto ed infine la quantità netta. Sono invece volontarie le indicazioni delle modalità di conservazione e la dicitura per il riciclo degli imballi e il rispetto dell’ambiente.

Ma quali sono le differenze tra il succo e il nettare di frutta? Il succo designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto da frutta sana e matura, fresca o conservata al freddo, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l’aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. L’aroma, la polpa e le cellule, separati durante la lavorazione, possono essere restituiti allo stesso succo.

Nel caso del nettare di frutta, invece, l’etichettatura indica il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o del miscuglio di tali ingredienti, con la dicitura ‘frutta…% minimo‘. La proporzione minima di frutta nel prodotto finito va dal 25 al 50% a seconda di quanto previsto dalla normativa (D. Lgs 151/2004). L’aggiunta di zuccheri e/o miele è autorizzata in quantità non superiore al 20% in peso rispetto al peso totale del prodotto finito.

Oltre al succo e al nettare, ci sono poi anche le miscele e la spremuta. Per i mix, se sono solo due frutti, si può indicare nella denominazione di vendita la dicitura ‘succo di pere e mele’, mentre da tre frutti in poi si può semplicemente inserirli nell’elenco degli ingredienti, segnando nella denominazione di vendita la dicitura ‘succo di più specie di frutta’.

Solo per gli agrumi, invece, al posto di succo di frutta si può utilizzare la denominazione ‘spremuta’, al fine di sottolineare la qualità di freschezza del prodotto ottenuto.

campagna amica
Com’è l’etichettatura dei prodotti agricoli: il vademecum di Campagna Amica

Bisogna inoltre ricordare che, secondo la nuova regolamentazione europea che ha riformato la Direttiva 2001/112, i succhi di frutta non potranno più contenere zuccheri aggiunti o edulcoranti e non sarà quindi più consentito l’utilizzo in etichetta della dicitura ‘senza zuccheri aggiunti’. In Italia tale divieto sarà obbligatorio a partire dal 28 aprile 2015.

La normativa riguardante i succhi di frutta comprende i seguenti atti legislativi: il D.L. 21 maggio 2004 n. 151, il D. Lgs 109/92 ed infine la riforma della Direttiva 2001/112 CE.

Con questo importante manuale di corretta prassi per l’etichettatura dei prodotti agricoli, Campagna Amica fornisce tutti gli elementi necessari sia per predisporre un sistema volontario di informazioni in etichetta, che per massimizzare il margine commerciale nelle vendite tramite l’illustrazione delle qualità di prodotto.

Quindi, comprate con fiducia i prodotti agricoli del network di Campagna Amica, perché la loro qualità e sicurezza è attentamente controllata e le informazioni per i consumatori ci sono tutte.

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