Se si eseguono interventi che puntano all’efficienza energetica degli edifici esistenti (non quelli in costruzione) è possibile ottenere una detrazione fiscale su di una parte delle spese sostenute per questi lavori dall’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (imposta sul reddito delle società). Ma come ottenere l’agevolazione? Quali documenti servono? A chi rivolgersi? Scopritelo con il nostro pratico vademecum.
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 18 ottobre 2018 la guida completa alla detrazione d’imposta per i lavori di risparmio energetico.
Nella guida aggiornata vengono elencate le aliquote che variano dal 50 al 65 % e arrivano anche all’80% in relazione al tipo d’intervento, purché finalizzato ad ottenere un miglioramento della dispersione energetica in un edificio pre-esistente.
L’importo da portare in detrazione di imposta può variare dal 50% al 85% della spesa in base alle caratteristiche dell’opera.
L’elenco delle opere che possono godere di agevolazioni è lungo. Il prerequisito è che siano volte a migliorare la classe energetica della casa attraverso lavori di efficientamento energetico dell’edifico in tutte le sue parti interne, e per l’involucro esterno. Sono inoltre introdotti anche i lavori per migliorare la classe sismica. Possono riguardare solo un’unità immobiliare o le parti comuni.
La Legge di Bilancio indica che si possono detrarre le spese riguardanti 4 grandi aree di intervento, riguardanti solo edifici pre-esistenti e non quelli in costruzione:
In particolare, potranno ottenere un massimo di detrazione del 50% gli interventi per sostituzione di:
Potranno invece ottenere la detrazione del 65% gli interventi le spese per la sostituzione o l’installazione di:
Infine, potranno ottenere un massimo di detrazione del 70% gli interventi condominiali:
Potranno ottenere un massimo di detrazione del 75% gli interventi condominiali:
Potranno ottenere un massimo di detrazione dell’80% bisogna accoppiare due tipologie di interventi sul condominio:
Potranno ottenere un massimo di detrazione dell’85% gli interventi riguardanti sul condominio combinati:
Le spese ammissibili per opere di efficientamento energetico per i privati hanno comunque dei limiti. I massimali sono così suddivisi:
Le spese che possono essere portate in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e per acquisire la certificazione energetica richiesta.
Il valore che fiscalmente è possibile detrarre è quindi composto da:
Sono escluse però le spese di assistenza post-vendita, i costi di manutenzione regolare e straordinaria e le spese di eventuali riparazioni successive o pezzi di ricambio.
Le opere che godono dell’agevolazione fiscale del 65% (che è la quota massima per i privati) sono quelle che riguardano invece:
L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti proprietari dell’immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione:
La detrazione fiscale va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la la circolare n. 11/E per fornire nuove istruzioni sulle modalità di cessione del credito da ecobonus: i contribuenti, sia per lavori effettuati in edifici privati che in condomini, potranno beneficiare del bonus fiscale in contanti.
Grande opportunità per gli incapienti o i contribuenti in no tax area, i quali erano di fatto esclusi dalla possibilità di beneficiare delle detrazioni.
Adesso tutti i contribuenti che effettuano dei lavori di efficientamento energetico, pur non potendo detrarre loro stessi, potranno cedere il credito d’imposta ad un soggetto diverso e beneficiare del bonus in contanti ed in un’unica soluzione. Il credito di imposta potrà essere ceduto a questi soggetti:
Per richiedere l’ecobonus è necessario a partire dal 2018 inviare una comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. I documenti da mandare devono essere emessi da professionisti iscritti all’albo o ditte specializzate e non sono autocertificazioni. In particolare, sono questi tre:
È quindi molto importante farsi seguire in tutte le procedure di realizzazione dell’intervento, nella certificazione ambientale ed eventualmente per la richiesta delle detrazioni, da professionisti e consulenti seri, così da non incorrere in problemi o brutte sorprese.
Oltre a questi documenti, sono necessarie anche le ricevute valide ai fini fiscali e le fatture rilasciate dai fornitori e dalle aziende a cui si sono affidati i lavori, nonché quelle emesse dai liberi professionisti che hanno svolto le consulenze.
Tutte le spese e le fatture devono risultare regolarmente saldate tramite specifico bonifico ‘fiscale’, pena l’annullamento della pratica.
La richiesta di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica va fatta in sede di denuncia dei redditi.
La dichiarazione delle spese effettuate non deve essere fatta in una sola denuncia dei redditi, ma deve essere suddivisa su dieci anni fiscali.
Il commercialista, il consulente o il centro di assistenza fiscale che si occupa della denuncia dei redditi dovrà considerare alcuni aspetti, tra cui il più importante è la capienza IRPEF o IRES, per avere la certezza di accedere al pieno recupero di quanto era inizialmente previsto. In alternativa, non avendo sufficiente capienza, il credito di imposta potrà essere ceduto ad alcuni enti per ottenere il rimborso in contanti.
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