Chi deve ristrutturare la propria abitazione in un’ottica di riqualificazione energetica oppure di adeguamento antisismico, potrà ancora godere dei vantaggi economici previsti dall’emendamento del decreto legislativo 6/2013 sull’eco-bonus approvato dal Senato e in vigore fino al 30 Giugno del 2014.
Nello specifico, le agevolazioni previste dal decreto si applicano sulle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 e riguardano gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti per i quali è prevista una detrazione del 65%; per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali la detrazione si applica a partire dal 6 giugno 2013 e dura fino al 30 giugno 2014.
Il provvedimento, che recepisce la direttiva UE sulla promozione e diffusione degli ‘Edifici a Energia Quasi Zero’ e le ristrutturazioni edilizie, prevede detrazioni fiscali pari al 50% anche per cucine, mobili ed elettrodomestici a basso consumo energetico di classe A+ (lavatrici, frigoriferi e lavastoviglie) e A (forni), e del 65% per caldaie e pompe di calore, tra cui alcuni impianti di aria condizionata.
Ma per accedere ai bonus previsti dalla legge e goderne dei vantaggi bisogna sapersi orientare nel dedalo di percentuali, tetti e postille previste per le singole tipologie di intervento. Cerchiamo, dunque, di vederci chiaro iniziando dai principali contenuti del decreto:
Oltre a puntualizzare tutte le tipologie di intervento che hanno diritto alle detrazioni, il nuovo testo della legge ha introdotto novità importanti in materia di sostenibilità edilizia ed efficienza energetica. In particolare:
Innanzitutto a partire dal 1° gennaio 2014 tutti gli incentivi del settore saranno stabilizzati e non più affidati a periodiche ‘proroghe’. Gli incentivi e le agevolazioni riguarderanno in maniera definitiva e stabile l’efficienza energetica e idrica, l’adeguamento antisismico, la messa in sicurezza degli edifici, la depurazione delle acque contaminate da arsenico, la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici. L’entità delle detrazioni possibili sarà resa nota il prossimo ottobre con la Legge di Stabilità.
Poi, in accordo con le direttive Europe, entro il 31 dicembre 2020 tutti i nuovi edifici dovranno essere adeguati al principio di «energia quasi zero». Per quanto concerne gli edifici pubblici come ospedali e scuole, la data è 31 dicembre 2018. Per rendere operativo il piano e centrare le scadenze indicate, il Governo italiano dovrà presentare un piano di intervento adeguato entro giugno del 2014.
Inoltre, il vecchio attestato ‘Ace’ riguardante la certificazione energetica degli edifici, viene sostituito con un attestato di prestazione energetica (‘Ape’) conforme alle direttive europee. Tale attestato deve essere fornito dal costruttore per gli edifici di nuova edificazione, dal proprietario per quelli già esistenti o in locazione e redatto da un tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere operativo nella regione in cui si trova l’edificio). In assenza di questa certificazione i contratti di vendita o di locazione saranno annullati.
Per quanto riguarda le modalità di accesso agli eco-bonus, è importante sapere che per averne diritto il richiedente dovrà eseguire tutti i pagamenti tramite bonifico bancario o postale, indicando nella causale del versamento la transazione relativa agli interventi di ristrutturazione fiscalmente agevolati; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; codice fiscale o partita IVA del beneficiario del bonifico.
Sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili moduli, normative, guide e documenti ottenibili direttamente online, previa registrazione, nonché il servizio di compilazione e invio telematico delle richieste di detrazione.
E ora non resta che mettersi all’opera prima che arrivi il 31 dicembre…
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