Speciale Ecobonus 2020. L’emergenza Covid-19 ha fermato per mesi l’intera economia del Paese. Ora stiamo vivendo un momento molto particolare e delicato. In questa fase di lenta ripresa, con le dovute precauzioni e i giusti accorgimenti, dobbiamo riprendere le nostre vite e le nostre attività senza perdere opportunità, soprattutto quelle che possono favorire un futuro migliore.
Le misure del Decreto Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34), pensate per sostenere e favorire la ripresa del Paese, a seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, sono un buon punto di partenza.
Parliamo dell’ecobonus detto anche superbonus. Tra i provvedimenti varati, il Decreto Rilancio ha infatti previsto l’innalzamento delle detrazioni al 110% a partire dal primo luglio 2020 e, sembrerebbe, fino al 2023, un’occasione unica per dare nuova vita alla propria casa.
Ma vediamo punto per punto come funziona l’ecobonus 2020, quali sono i lavori detraibili con il bonus risparmio energetico e quando si ha diritto alla detrazione del 110%, come richiederlo e come funziona la possibilità di cessione del credito anche alle banche.
Proviamo a rispondere a tutti i dubbi e le domande che possono sorgere con un vademecum in modo da facilitare l’approccio al nuovo provvedimento.
Contenuti
Si intende la detrazione riconosciuta per i lavori di risparmio energetico effettuati sia su edifici singoli che in condominio.
Riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:
A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 è partito il Superbonus del 110% per i lavori in casa finalizzati al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico.
Ecco l’elenco dei lavori per i quali è possibile accedere alle detrazioni maggiorate.
Lavori di isolamento termico degli edifici, nello specifico l’installazione di un cappotto termico, con un’incidenza pari almeno al 25% della superficie e per un massimo di:
Lavori di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento o condizionamento in condominio con impianti centralizzati ad alta efficienza energetica, fino ad un massimo di:
Lavori su edifici singoli e villette per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore o con solare termico, per un importo massimo di spesa pari a 30.000 euro per singola unità immobiliare.
Lavori di adeguamento antisismico (sismabonus), eseguiti sempre nel periodo temporale tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.
Se abbinati a lavori di isolamento termico o di sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione, rientreranno nell’ecobonus del 110% le seguenti spese:
Il Decreto Rilancio contiene poi due specifiche sulla la detrazione del 110% che si può ottenere anche:
Sono esclusi dall’obbligo di effettuare i lavori trainanti per accedere al superbonus del 110% gli edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42), o gli interventi strutturali vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.
In tali casi, la detrazione al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti. Resta la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
All’ecobonus del 110% resta affiancata la detrazione ordinaria.
Tale detrazione per i lavori di risparmio energetico varia in base alla tipologia di spesa sostenuta. Il bonus prevede tre aliquote differenziate, secondo lo schema qui di seguito riportato:
Detrazione 50% applicabile per i seguenti interventi:
Detrazione 65% per i seguenti interventi:
Detrazione al 70% o 75% per i seguenti interventi:
In base alla tipologia di lavoro effettuato, varia anche l’importo massimo di spesa ammessa. Il limite massimo detraibile è pari a:
Tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultano possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere lavori finalizzati al risparmio energetico, possono fare richiesta dell’ecobonus.
Potranno richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti (cioè coloro che non dispongono di sufficiente reddito per avere le detrazioni, che hanno redditi esentasse in quanto inferiori al minimo, o non hanno più detrazioni disponibili perché ne hanno già usufruito), in relazione alle spese sostenute in edifici privati.
Nello specifico, possono richiedere la detrazione fiscale:
Attenzione: la detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti. Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di nuovo immobile.
La Legge di conversione esclude esplicitamente le seguenti tipologie di edifici:
Le persone fisiche ne possono beneficiare su un numero massimo di due unità immobiliari e quindi anche sulle seconde case.
In ogni caso, le persone suddette possono sempre detrarre le spese sulle parti comuni dell’edificio.
Possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:
Per beneficiare dell’ecobonus vi è l’obbligo di comunicazione ENEA delle spese effettuate entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.
Occorre inviare all’ENEA i seguenti dati:
Si consiglia di consultare le istruzioni contenute nel vademecum per l’ecobonus pubblicato da ENEA, contenente una scheda per ciascuna delle tipologie di lavoro ammesso in detrazione fiscale.
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