Per godere dell’ecobonus del 65% per il risparmio energetico quali sono le spese detraibili? Sembra banale, ma in realtà è un tema che va approfondito prima di prendere decisioni.
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L’agevolazione fiscale nata con la legge di ‘Stabilità’ del 2011, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione è da ripartire in 10 rate annuali di uguale importo.
Dalla prima volta, è sempre stata rinnovata, con aggiunte e variazioni ogni anno, mediante la creazione di un fondo apposito all’interno della manovra finanziaria disposta dal Governo.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche a livello di condominio e non solo di privato.
Non sono detraibili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti che possiedono l’immobile oggetto di intervento.
La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).
Il decreto legislativo sull’eco-bonus recepisce la direttiva UE sulla promozione e diffusione degli ‘Edifici a Energia Quasi Zero’ con cui si agevolano le ristrutturazioni edilizie e le costruzioni del nuovo.
I possibili interventi sono:
Provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione anche a:
In parole povere le spese comprendono sia i costi per i lavori edili, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi, che godranno di IVA agevolata al 10%.
Sono previste poi anche detrazioni fiscali pari al 50% anche per l’acquisto di cucine, mobili ed elettrodomestici a basso consumo energetico di classe A+ (lavatrici, frigoriferi e lavastoviglie) e A (forni).
In questo caso la detrazione del 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A+ (per i forni classe A) vale per le sole abitazioni oggetto di ristrutturazione e per un importo massimo di 10.000 euro che si aggiungono ai 96.000 euro del tetto già previsto per gli incentivi arrivando ad un totale di 106.000 euro.
Per quanto riguarda le modalità di accesso agli eco-bonus, è importante sapere che per averne diritto il richiedente dovrà eseguire tutti i pagamenti tramite bonifico bancario o postale, indicando nella causale del versamento la transazione relativa agli interventi di ristrutturazione fiscalmente agevolati; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; codice fiscale o partita IVA del beneficiario del bonifico.
Sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili moduli, normative, guide e documenti ottenibili direttamente online, previa registrazione, nonché il servizio di compilazione e invio telematico delle richieste di detrazione.
Va ricordato che è necessario avere la certificazione energetica (le cui spese sono comunque detraibili) e spedire dei moduli all’ENEA (solo all’indirizzo: acs.enea.it/invio) riguardo le caratteristiche energetiche degli interventi eseguiti entro 90 giorni dalla data del collaudo degli impianti.
Il nuovo anno porta una proroga della cosiddetta “Legge di Stabilità”, quella che dà la possibilità di richiedere la detrazione del 65% per il risparmio energetico, ma variano alcune cose.
Il credito per interventi sull’unità immobiliare potrà essere ceduto a terzi, nel caso di vendita ad esempio.
Per alcuni interventi sule finestre e l’installazione delle caldaie a condensazione e a biomassa, la detrazione scenderà al 50%.
Di seguito alcuni esempi per capire meglio cosa è coperto dalla detrazione fiscale del 65%.
Potete usufruire della detrazione se decidete di ridurre la trasmittanza termica dei muri per migliorane le caratteristiche termiche con delle coibentazioni o procedete alla loro demolizione e ricostruzione con una nuova parete più performante.
Stesso discorso di applica per gli infissi.
La detrazione dell’ecobonus sarà possibile anche su interventi legati al condizionatore, che deve essere acquistato nuovo o sostituito. E vale anche per le caldaie a condensazione, ma non per i boiler elettrici o a gas che non usino questa tecnologia. La detrazione copre sia l’acquisto che la posa, oltre agli interventi idraulici e di muratura che si rendono necessari.
Altro esempio di intervento che è coperto dall’ecobonus è la realizzazione di impianti solari, purché siano finalizzati all’integrazione con l’impianti di riscaldamento e per la produzione di acqua calda.
Se dunque ne avete già uno, ma obsoleto, sappiate che sono coperte anche lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di riscaldamento purché sostituito da una caldaia a condensazione.
Infine, è importante sapere che anche opere generiche che mirano alla riqualificazione energetica di un intero edificio che vengono sostenute come spesa a livello condominiale, come posa di coibentazione dei muri, sono detraibili.
Per ulteriori approfondimenti su come usufruire del contributo, gli adempimenti da osservare, le certificazioni da acquisire, i documenti da conservare si rimanda all’esauriente guida dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata al 2017.
Se poi siete interessati al tema del risparmio energetico le nostre guide, ricche di spunti e consigli pratici, potranno esservi utili:
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