Ambiente

Il concetto giuridico di disastro ambientale

Continuano gli approfondimenti di Andrea Quaranta – consulente ambientale di www.naturagiuridica.com – che qui ci parla a livello giuridico di disastro ambientale, partendo dal recente affondamento della nave da crociera della Costa. Ecco cosa dice Andrea.

Il concetto giuridico di disastro ambientale

L’incidente verificatosi sulla nave comandata dal chiacchierato comandante Schettino potrebbe provocare, in seguito alla fuoriuscita incontrollata di carburante sulla costa antistante l’isola del Giglio, danni incalcolabili all’ecosistema circostante.

In questi giorni si sta tentando con ogni mezzo di impedire una tale catastrofica eventualità – nonostante i ritardi nelle ricerche dei corpi e per le avverse condizioni metereologiche – che potrebbe verificarsi a causa del definitivo inabissamento della nave.

Tralasciando, in questa sede, l’analisi delle responsabilità – oltre a quella di Schettino, quelle della Costa crociere, anche in relazione al mancato funzionamento del sistema di gestione delle problematiche ambientali, di cui al D.Lgs n. 231/01, oggetto di una recente modifica, che ha introdotto i reati ambientali nella disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – è opportuno soffermarsi sul concetto di disastro ambientale, tutt’altro che ipotetico.

Cos’è, dal punto di vista giuridico, un disastro ambientale?

E, soprattutto, per configurare il reato di disastro, è necessario che l’evento abbia luogo oppure è sufficiente che una condotta avventata o un dolo ne provochino un rischio potenziale?

Il punto di partenza è costituito dall’articolo 434 del c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), in base al quale “chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti – fra i quali rientrano gli attentati alla sicurezza dei trasporti e degli impianti di energia elettrica e del gas, disastro ferroviario e altri disastri – commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene”.

In più occasioni la Cassazione ha avuto modo di sottolineare che per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che la condotta metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone: infatti, il requisito che connota la nozione di disastro ambientale, delitto previsto dall’art.434 c.p., è la “potenza espansiva del nocumento” anche se non irreversibile, e l'”attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità”.

Il termine “disastro” (nella specie: ambientale) implica che esso sia cagione di un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità “straordinariamente grave e complesso”, ma non “eccezionalmente immane” (Cassazione Sez. V, n. 40330/2006): pertanto, “è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone”.

Questo vuol dire che per configurasi un reato di disastro ambientale, potenziale o reale, non è necessario che la catastrofe sia “immane”, che investa cioè un considerevole numero di persone, o un ecosistema di enormi dimensioni.

Strettamente connessa alla nozione disastro ambientale è la problematica relativa alle conseguenze risarcitorie/patrimoniali dello stesso: di recente, la Cassazione (11059/09, relativa al disastro ambientale di Seveso – anni 70, la nube di diossina. La sentenza è presente all’interno del sito www.naturagiuridica.com, basta cercarla con il motore di ricerca interno del sito) ha affermato che anche il “semplice” – si fa per dire – “patema d’animo” sofferto dai cittadini, preoccupati per le ripercussioni sulla salute, causate dal disastro ambientale, deve essere risarcito come danno morale.

È giuridicamente corretto, infatti, inferire l’esistenza di un danno non patrimoniale, ravvisato nel patema d’animo indotto dalla preoccupazione per il proprio stato di salute e per quello dei propri cari, ove tale turbamento psichico sia provato in via documentale. Il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni, e la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l’unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell’uno in dipendenza dell’altro, secondo criteri di regolarità causale.

Anche in passato la Cassazione si è erta a difesa degli interessi dei danneggiati da disastri ambientali (la maggior parte causati dall’inadeguatezza di coloro che erano preposti a prevenirli, e dall’assenza di un’autorevole e cogente normativa pronta a rendere obbligatorio e credibile un sistema giuridico di prevenzione), i cui danni gli inquinatori tendevano a minimizzare, quando non a deridere: nel caso del verificarsi di un delitto di pericolo presunto a carattere pluri-offensivo, ad esempio, la Cassazione ha sottolineato che alla lesione dell’interesse generale alla salvaguardia dell’ambiente e della pubblica incolumità, si affianca il pregiudizio causato alla sfera individuale dei singoli soggetti che si trovano in concreta relazione con i luoghi interessati dall’evento dannoso, in ragione della loro residenza o frequentazione abituale. Ove sia dimostrato che tale relazione è stata causa di uno stato di preoccupazione è configurato il danno non patrimoniale in capo a detti soggetti, danno risarcibile in quanto derivato da reato.

Di fronte a tale chiarezza interpretativa il nostro Legislatore, dopo anni di discussioni sulla necessità/validità dell’adozione di strumenti anche penali nel settore del diritto dell’ambiente – considerati dalla maggior parte degli operatori giuridici meno incisivi delle sanzioni amministrative-pecuniarie, più “efficaci” nel tutelare l’ambiente, perché in grado di colpire gli imprenditori nel cuore dei loro interessi economici – di fronte alla necessità di recepire la direttiva 2008/99/CE, ha deciso che non eravamo ancora pronti, a dieci anni dall’entrata in vigore del D.Lgs n. 231/01 sulla responsabilità d’impresa, a riformare completamente il diritto penale dell’ambiente, introducendo dei veri e propri reati ambientali, un sistema organico di fattispecie punibili e relative pene da comminare.

Ha invece scelto la classica via all’italiana (“Vabbuò, ja!”) dell’impossibilità tecnica, infarcita con scuse più o meno sempre uguali a se stesse: il recepimento della normativa comunitaria non può essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l’ambiente (costituirebbe un “problema di quotidiana amministrazione della giustizia”, è stato detto, pensate un po’…), il quale “potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo”.

Sempre poi, mai ora.

Dieci anni fa il Legislatore sosteneva che “l’introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume carattere di forte innovazione nell’ordinamento e, quindi, sembra opportuno contenerne, perlomeno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento”.

Il risultato finale è che il Legislatore si è limitato ad inserire, nel D.Lgs 231/01, soltanto quelle disposizioni strettamente necessarie a garantire l’adempimento agli obblighi comunitari scaturenti dalla direttiva 2008/99/CE, senza riordinare, ancora una volta, l’intera materia dei reati ambientali.

I pochi reati previsti sono tutti di natura formale, e hanno a che vedere con fattispecie di pericolo astratto. Fra le numerose fattispecie lasciate fuori dalla 231 rientra, indovinate un po’, quella relativa al disastro ambientale…

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Rossella Vignoli

Fondatrice e responsabile editoriale, è esperta di bioedilizia, design sostenibile e sistemi di efficienza energetica, essendo un architetto e da sempre interessata al tema della sostenibilità. Pratica con passione Hatha yoga, ed ha approfondito vari aspetti dello yoga. Inoltre, è appassionata di medicina dolce e terapie alternative. Dopo la nascita dei figli ha sentito l’esigenza di un sito come tuttogreen.it per dare delle risposte alla domanda “Che mondo stiamo lasciando ai nostri figli?”. Si occupa anche del sito in francese toutvert.fr, e di designandmore.it, un magazine di stile e design internazionale.

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